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Friday, November 6, 2026

La sfida del cybercrime globale: "Nessun Paese può difendersi da solo"

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A quasi venticinque anni dalla sua firma, la Convenzione di Budapest resta uno dei principali riferimenti normativi internazionali per il contrasto ai reati informatici e la cooperazione penale. Ne parliamo con Vincenzo Musacchio per analizzarne i punti di forza, l’evoluzione e le sfide future nella lotta al cybercrime transnazionale. 

Professor Musacchio, nel contrasto ai reati informatici e alle minacce cibernetiche a livello globale, la Convenzione di Budapest del 2001 è ancora un punto di riferimento. Perché questo trattato ha rappresentato una vera e propria rivoluzione giuridica? 

La Convenzione di Budapest sul cybercrime, promossa dal Consiglio d’Europa, è stata il primo accordo internazionale vincolante concepito per affrontare la criminalità informatica in modo sistematico e integrato. La sua portata innovativa risiede nell’aver compreso con lungimiranza che il cyberspazio non conosce confini nazionali o geografici. Prima del trattato, le autorità di polizia e giudiziarie dei singoli Paesi si scontravano costantemente con i limiti territoriali: un attacco informatico lanciato da uno Stato poteva paralizzare le infrastrutture di un altro, lasciando gli investigatori senza strumenti adeguati a intervenire. La Convenzione ha introdotto standard comuni, promuovendo l’armonizzazione delle legislazioni penali e definendo con maggiore chiarezza le principali fattispecie di reato informatico. 

Quali sono i pilastri fondamentali su cui si fonda il trattato? 

La Convenzione si articola principalmente lungo tre direttrici. La prima è l’armonizzazione del diritto penale sostanziale, in base alla quale i Paesi aderenti sono tenuti a rendere penalmente rilevanti una serie di condotte, tra cui l’accesso abusivo a sistemi informatici, l’intercettazione illecita di dati, il danneggiamento di dati e sistemi, la frode informatica, la pedopornografia online e le violazioni del diritto d’autore. La seconda riguarda l’introduzione di strumenti procedurali adeguati al contesto digitale, con poteri investigativi specifici, come il sequestro e la conservazione rapida dei dati informatici, l’intercettazione in tempo reale del traffico di dati e la perquisizione di sistemi informatici. La terza direttrice, cuore del trattato, è la cooperazione penale internazionale, che deve essere rapida ed efficace. La Convenzione istituisce una rete di contatto operativa 24 ore su 24, sette giorni su sette, attraverso la quale gli Stati aderenti possono scambiarsi informazioni e richiedere assistenza giudiziaria in tempi rapidi. 

Oggi la criminalità organizzata sfrutta la tecnologia con frequenza e sofisticazione crescenti. Come si inserisce la Convenzione di Budapest in questo scenario di criminalità transnazionale 4.0? 

La criminalità organizzata contemporanea – dalle mafie tradizionali ai cartelli del narcotraffico e ai gruppi terroristici – ha trasferito una parte significativa delle proprie attività nel mondo digitale. Il cybercrime non si limita più alla pirateria informatica o all’accesso abusivo: comprende attacchi ransomware, aggressioni alle infrastrutture critiche, traffici sul dark web ed estorsioni articolate, condotte da gruppi criminali altamente strutturati. La Convenzione di Budapest offre strumenti per identificare e perseguire i responsabili, anche quando le loro attività attraversano più giurisdizioni. Senza procedure efficaci di estradizione e assistenza giudiziaria tempestiva, i criminali informatici possono sfruttare le differenze tra gli ordinamenti e trovare rifugio in Paesi privi di regole adeguate o di una cooperazione effettiva. 

Con l’evoluzione rapidissima della tecnologia, dall’intelligenza artificiale ai cripto-asset, un trattato nato nel 2001 è ancora al passo con i tempi? 

Non del tutto. Nessun testo normativo può restare immutato di fronte alla rapidità della trasformazione digitale. La forza della Convenzione di Budapest risiede, tuttavia, anche nella possibilità di aggiornarne gli strumenti attraverso protocolli addizionali. Il secondo protocollo addizionale affronta alcune delle sfide più attuali: agevola l’accesso diretto alle prove elettroniche detenute dai fornitori di servizi in altre giurisdizioni e rafforza la cooperazione diretta nelle situazioni di emergenza. L’uso criminogeno dell’intelligenza artificiale e il riciclaggio di denaro attraverso le criptovalute richiedono aggiornamenti continui. La Convenzione offre comunque un’architettura giuridica solida, che può essere adeguata all’evoluzione delle minacce. 

Quali sono, secondo lei, i principali ostacoli che ancora impediscono una cooperazione internazionale pienamente efficace contro i reati cibernetici? 

Uno dei principali ostacoli è la diversa partecipazione degli Stati agli strumenti di cooperazione. La Convenzione di Budapest è aperta anche ai Paesi non membri del Consiglio d’Europa e vi hanno aderito, tra gli altri, Stati Uniti, Giappone e Canada. Tuttavia, alcune grandi potenze e diversi Paesi emergenti non l’hanno ratificata e sostengono percorsi o strumenti alternativi, anche nell’ambito delle discussioni alle Nazioni Unite. Le divergenze geopolitiche possono creare zone in cui la cooperazione è limitata, offrendo ai cybercriminali l’opportunità di operare con maggiore impunità. Un’altra questione centrale è il bilanciamento tra l’efficacia delle indagini e la tutela dei diritti fondamentali, compresi il diritto alla riservatezza e la protezione dei dati personali. Queste garanzie devono restare un riferimento imprescindibile in uno Stato di diritto. 

Un’ultima domanda, professore. In questi giorni le è stato conferito l’incarico di consulente esterno del Comitato della Convenzione sulla criminalità informatica (T-CY) del Consiglio d’Europa, l’organo di monitoraggio e indirizzo che rappresenta gli Stati parte della Convenzione di Budapest. In questa nuova veste, quali priorità intende indicare alle istituzioni per il futuro della cybersecurity e della giustizia penale? 

La priorità assoluta è investire nella formazione specialistica e nella rapidità di risposta. I tempi della burocrazia giudiziaria tradizionale sono difficilmente compatibili con la velocità delle tecnologie digitali. Occorre rafforzare la preparazione di magistrati, forze di polizia ed esperti di informatica forense, promuovere una collaborazione costante tra il settore pubblico e le imprese tecnologiche e garantire che gli accordi internazionali, a partire dalla Convenzione di Budapest, siano applicati con tempestività e senza resistenze legate a una visione esclusivamente sovranista. La sicurezza cibernetica globale o è condivisa, oppure non è. Vincenzo Musacchio è professore di strategie di contrasto alla criminalità organizzata e ricercatore associato presso il Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies della Rutgers University di Newark, negli Stati Uniti.

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